BMR Benchmark Regulation
EU Benchmark Regulation (BMR)
Il Regolamento (UE) 2016/1011 (o “Regolamento BMR”), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha introdotto un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, cd. “indici di riferimento finanziari”.
Il Regolamento stabilisce che:
· gli intermediari che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice o qualora lo stesso cessi di essere fornito;
· ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura.
Cos’è un indice di riferimento finanziario
Un indice di riferimento finanziario, nello specifico, è un valore “in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance” (art. 1, “Regolamento BMR”).
Cosa sono i contratti finanziari
Per “contratti finanziari” si intendono:
sia i contratti di credito al consumo e di credito immobiliare ai consumatori, quali a titolo esemplificativo:
· Mutui;
· aperture di credito in conto corrente;
· sconfinamenti a valere su conto corrente;
sia gli altri contratti di credito e i prodotti bancari con consumatori e non consumatori che prevedono l’utilizzo di un indice di riferimento, quali a titolo esemplificativo:
· conti correnti;
· conti libretto;
· altri prodotti di raccolta (time deposit);
· finanziamenti di portafoglio;
· finanziamenti in euro e/o in divisa;
· anticipi estero e finanziamenti all’importazione;
· sconto estero;
· factoring;
· leasing.
In aderenza alle disposizioni normative sopra indicate, la Banca ha adottato un Piano che specifica le azioni da intraprendere per il caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento, consultabile QUI.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento potrà rivolgersi alla sua filiale di riferimento.