MISURE DI SOSTEGNO AI PRIVATI
MISURE DI SOSTEGNO AI PRIVATI - SOSPENSIONE RATA MUTUI PRIMA CASA - ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ CONSAP
Il Fondo di Solidarietà, gestito da Consap S.p.A., consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisito della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il D.L. n. 9/2020 (art. 26), emanato al fine di far fronte all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo introducendo un’ulteriore casistica: la sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.
Per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
-6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), si è nuovamente intervenuti ad ampliare il perimetro di intervento del Fondo, in via temporanea, per un periodo limitato di 9 mesi dall'entrata in vigore di detto Decreto, anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (qualora non sia trascorso un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (17 dicembre 2020) , è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.
Per consultare maggiori informazioni sull'accesso al Fondo e scaricare il modulo di domanda pubblicato da Consap, clicca qui.
Per accedere alla domanda di accesso al Fondo è necessario compilare il modulo assieme alla Manleva, in ogni sua parte ed possibile inviarlo corredata di tutta la documentazione richiesta all'indirizzo email moratoriaprivati@popolarebari.it .
In caso di impossibilità di invio della documentazione via mail è possibile fissare un appuntamento presso la propria filiale.